Oltre a eventuali casi di deroga espressamente previsti dalla normativa (vedere Deroghe):
- Test molecolare o antigenico
- Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico.
- Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti): tampone obbligatorio, se previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia.
- Isolamento
- Da 0 a 5 anni (quindi fino a 6 anni non compiuti): sempre esentati dall’isolamento se viaggiano con genitore a sua volta esentato dall’isolamento perché in possesso di certificato di vaccinazione (o di un certificato di guarigione, se riconosciuto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio dei 14 giorni precedenti).
- Da 6 a 17 anni (quindi 18 anni non compiuti), sono esentati dall’isolamento se accompagnati da genitore con adeguata certificazione vaccinale o di guarigione (se ciò è previsto dalla normativa applicabile in base alla storia di viaggio nei 14 giorni precedenti). Tuttavia, ove richiesto dalla normativa, devono sottoporsi a test molecolare o antigenico. In assenza di test, anche se il genitore possiede adeguata certificazione, il minore è comunque tenuto all’isolamento (art. 8 comma 3 Ordinanza 22 ottobre 2021).
Modulo di localizzazione – digital Passenger Locator Form (dPLF)
A partire dal 24 maggio 2021, ai sensi dell’art. 3 dell’Ordinanza del 14 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia, per una qualsiasi durata e attraverso qualsiasi mezzo di trasporto, da Stati o territori esteri di cui agli elenchi B, C, D ed E dell’allegato 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, prima del proprio ingresso nel territorio nazionale, è tenuto a compilare un Modulo per la Localizzazione in formato digitale, denominato anche digital Passenger Locator Form (dPLF).
Si tratta di moduli con cui vengono raccolte le informazioni di contatto e le specifiche sull’indirizzo della permanenza dei viaggiatori in territorio nazionale, per permettere all’Autorità Sanitaria italiana di contattarli tempestivamente, qualora esposti ad una malattia infettiva diffusiva. In caso di viaggio in aereo, sarà compito del vettore verificare l’avvenuta compilazione del dPLF prima dell’imbarco del passeggero. La mancata compilazione comporterà il diniego all’imbarco.
Per maggiori informazioni, si raccomanda di consultare le Ordinanze su citate, il sito web del Ministero della Salute e le compagnie aeree interessate.
Il dPLF va inviato obbligatoriamente prima dell’imbarco. Sarà comunque sempre modificabile il campo relativo al numero di posto assegnato sul volo.
Per compilare il dPLF è necessario:
- collegarsi al sito https://app.euplf.eu/
- seguire la procedura guidata per accedere al dPLF
- scegliere l’Italia come Paese di destinazione
- registrarsi al sito creando un account personale con user e password (è necessario farlo solo la prima volta)
- compilare e inviare il dPLF seguendo la procedura guidata
Una volta inviato il modulo, il passeggero riceverà all’indirizzo e-mail indicato in fase di registrazione, il dPLF in formato pdf e QRcode che dovrà mostrare direttamente dal suo smartphone al momento dell’imbarco. In alternativa, il passeggero potrà stampare una copia del dPLF da mostrare all’imbarco.
È sufficiente compilare un unico dPLF per nucleo familiare.
Per maggiori informazioni consultare il sito Passenger Locator Form digitale Europeo
Per informazioni dettagliate sulla compilazione obbligatoria dei Passenger Locator Forms si rimanda al sito web del Ministero della Salute.
La compilazione del modulo digitale, sostituisce la dichiarazione di cui all’art. 50, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021. In casi eccezionali, ovvero esclusivamente in caso di impedimenti tecnologici, sarà possibile compilare il modulo cartaceo. Si precisa che l’autodichiarazione resa alla Polizia di Frontiera dovrà sempre essere esibita in versione cartacea.